Avvocato Domenico Esposito
 


RICORSO ALLA MEDIAZIONE FAMILIARE

 

L'art. 155-sexies, secondo comma, introduce nel nostro ordinamento il possibile ricorso all'istituto della mediazione familiare.

Qualora ne ravvisi l'opportunità il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti temporanei per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.